DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-10-2003
                               Art. 7
           Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
              delle sanzioni amministrative tributarie

  1.  Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di  societa'  o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora  contestate  o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  si  applicano  in  quanto
compatibili.