DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
                 Attestazione dei crediti tributari 
 
  1. Su richiesta  dei  creditori  d'imposta  intestatari  del  conto
fiscale, l'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata  ad  attestare  la
certezza e la liquidita' del credito, nonche' la data  indicativa  di
erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e'  utilizzabile  ai
fini del processo di esecuzione e del  procedimento  di  ingiunzione,
puo' avere ad oggetto ((il credito di imposta di cui all'articolo 33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso e)) anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da
quelle previste dal titolo II del regolamento  adottato  con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
28 dicembre 1993, n. 567. 
  ((1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui  all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1)).