DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 9-9-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                 Monitoraggio dei crediti di imposta

  1.  I  crediti  di  imposta  previsti dalle vigenti disposizioni di
legge   sono   integralmente  confermati  e,  fermo  restando  quanto
stabilito  dagli  articoli  10  e  11,  possono essere fruiti entro i
limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime.  I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta
fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite, per ciascun
credito  di  imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui
al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi.
Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e'  comunicato  l'avvenuto  esaurimento  delle risorse disponibili. A
decorrere  dalla  data di pubblicazione del decreto di cui al periodo
precedente  i  soggetti  interessati non possono piu' fruire di nuovi
crediti   di   imposta   i   cui   presupposti   si  sono  realizzati
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Non  si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato
che  utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto
interdirigenziale  di  cui  al  secondo periodo, purche' entro trenta
giorni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro
lo  stesso  termine  avvenga  la spontanea restituzione degli importi
indebitamente utilizzati.
  ((3.  A  decorrere  dall'anno  2003,  con la legge finanziaria sono
rideterminati i limiti di cui al comma 1.))