DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
         Societa' per il finanziamento delle infrastrutture

  1.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche
con  atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata
"Infrastrutture   S.p.a.";   non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo  2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il
capitale  iniziale  e'  pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto  della  costituzione; i successivi aumenti del capitale sono
determinati  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
possono  essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a
valere  sulla  cartolarizzazione  di  una  parte  dei propri crediti,
individuati  tenendo conto dei principi di convenienza economica e di
salvaguardia  delle  finalita'  di  interesse  pubblico  della  Cassa
stessa.  Le  azioni  della  societa'  non  possono formare oggetto di
diritti  a  favore  di  terzi;  ne e' ammesso il trasferimento con la
preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze puo'
essere   disposta   la   garanzia  dello  Stato  per  i  titoli  e  i
finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati
dalla  societa',  nonche'  per  le  garanzie  di cui al comma 3. Tale
garanzia  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
  3.  La  societa',  in  via  sussidiaria  rispetto  ai finanziamenti
concessi da banche e altri intermediari finanziari:
    a)  finanzia  sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi
opere pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica;
    b)  concede  finanziamenti  sotto  qualsiasi forma finalizzati ad
investimenti  per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede
garanzie  per  le  finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa'
puo'  altresi'  assumere  partecipazioni,  che non dovranno essere di
maggioranza  ne comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice   civile,   detenere  immobili  e  esercitare  ogni  attivita'
strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per
lo  svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire
quote  azionarie  di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e
prestiti  operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
societa'  la  raccolta  di  fondi a vista e la negoziazione per conto
terzi di strumenti finanziari.
  4.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  formulate le linee direttrici per l'operativita' della
societa'.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 3, lettera a), possono
essere  concessi  anche  per il tramite di banche e altre istituzioni
finanziarie.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 3, lettera b), sono
concessi  per  il  tramite  di  banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero  sono  messi  a  disposizione  di  soggetti  istituzionalmente
deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a
medio  e  lungo  termine,  salva  diversa  e  motivata determinazione
dell'organo  amministrativo  della  societa'. ((Infrastrutture S.p.A.
puo'  destinare  propri  beni e rapporti giuridici al soddisfacimento
dei  diritti  dei  portatori  di  titoli  da  essa  emessi e di altri
soggetti  finanziatori.  A  tal  fine  Infrastrutture  S.p.A.  adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione  e'  effettuata,  dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita'  con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi  del  patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta  a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito   della   deliberazione   i  beni  e  i  rapporti  giuridici
individuati  sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento dei
diritti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono  patrimonio  separato  a tutti gli effetti da quello di
Infrastrutture  S.p.A.  e  dagli  altri  patrimoni destinati. Fino al
completo  soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione  eeffettuata,  sul  patrimonio  destinato e sui frutti e
proventi  da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti  dei  predetti  soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del  patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni nei
confronti  dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
Infrastrutture   S.p.A.   risponde   esclusivamente  nei  limiti  del
patrimonio  ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta
salva  in  ogni  caso la responsabilita' illimitata di Infrastrutture
S.p.A.  per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori  dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli interessi e in loro
rappresentanza  esclusiva  esercita  i  poteri  stabiliti  in sede di
nomina  e  approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
Con  riferimento  a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli   2214  e  seguenti  del  codice  civile.  Per  il  caso  di
scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura
di  liquidazione  di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun
patrimonio  separato  continuano  ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi  le  previsioni  contenute  nel presente comma. Gli organi
della  procedura  provvedono al tempestivo pagamento delle passivita'
al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso,
secondo  le  scadenze  e  gli  altri  termini  previsti  nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire
o  affidare  in  gestione  a  banche  i  beni  e i rapporti giuridici
ricompresi   in   ciascun   patrimonio   destinato   e   le  relative
passivita')).   Per  ciascuna  operazione  puo'  essere  nominato  un
rappresentante  comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi  e  in  loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i poteri
stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
condizioni  dell'operazione.  Le  cessioni  di  beni  in favore della
societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e
di  societa'  interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita'  di  cui ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le
competenze  in  materia di gestione di beni demaniali attribuite agli
enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui
al  comma  3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  5.   La   societa'   raccoglie  la  provvista  necessaria  mediante
l'emissione  di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono
strumenti  finanziari  e agli stessi si applicano le disposizioni del
testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria,  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo  amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche
dei  titoli.  Alla  societa'  si applicano il comma 2 dell'articolo 5
della  legge  30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel
titolo   V  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
ad  esclusione  dell'articolo  106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche'  le  corrispondenti  norme  sanzionatorie previste dal titolo
VIII  del  medesimo  testo  unico. La societa' si iscrive nell'elenco
speciale  di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto
conto   dei  compiti  istituzionali  della  societa'  e  delle  linee
direttrici  formulate  dal  Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi  del  comma  4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti,
della  societa'  in  materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni
alla  Banca  d'Italia.  PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 GIUGNO 2002, N.
112.
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
regolati  la  composizione  del  consiglio  di  amministrazione e del
collegio   sindacale  della  societa'  e  la  durata  in  carica  dei
rispettivi  membri.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri dell'organo
amministrativo  a  un  comitato  esecutivo  o  a  uno o piu' dei suoi
membri.
  7.  Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
  8.  Il  bilancio  della societa' e' redatto secondo le disposizioni
applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.
  9.  Gli  utili netti della societa' sono destinati a riserva se non
altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'.
  10.  Ai  titoli  e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo
stesso   trattamento   previsto   nell'articolo   2,   comma  5,  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a
qualsiasi   titolo   in  favore  della  societa',  le  operazioni  di
provvista,   quelle  di  finanziamento,  nonche'  quelle  relative  a
strumenti   finanziari  derivati,  e  tutti  i  provvedimenti,  atti,
contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e  formalita'  inerenti alle
cessioni  e  operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione
ed  estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque  tipo da chiunque e in
qualsiasi   momento   prestate   e   alle  loro  eventuali  surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a
tali  operazioni  e  le  cessioni,  anche parziali, dei crediti e dei
contratti  ad  esse  relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si
applica  la  ritenuta  prevista  dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli  interessi  e  altri  proventi dei conti correnti bancari della
societa'.  Ciascun  patrimonio  separato  di  cui  al  comma 4 non e'
soggetto  alle  imposte  sui  redditi ne' all'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul
valore  aggiunto  i  trasferimenti  di  immobili  alla  societa' e le
locazioni  in  favore  di  amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti pubblici.
  11.   La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione
lo  richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al
fine  di  assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano
conformi  alla  legge,  alle  disposizioni  attuative,  nonche'  allo
statuto,  e  siano  coerenti  con  le  linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
  12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
  12-bis.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  vigente  disciplina
sostanziale in materia di infrastrutture.