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DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 18-4-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 (in G.U. 15/06/2002, n.139).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 16-6-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  finanziarie  e  fiscali  in  materia di riscossione, di
razionalizzazione  del  sistema  di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici,   di   adempimenti   ed   adeguamenti   comunitari,  di
cartolarizzazioni,    di   valorizzazione   del   patrimonio   e   di
finanziamento delle infrastrutture;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
della  salute,  per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e
dei trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                  Ristrutturazione delle procedure
                   di versamento e di riscossione

  1.  Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo  il  comma  2  e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione,
fermi  restando  i  termini  fissati  dai  commi  1  e 2, puo' essere
stabilito che:
    a)  entro  il  secondo  giorno  lavorativo successivo a quello di
ricevimento  della  delega,  la  banca  comunica  alla  struttura  di
gestione  l'importo  presuntivo delle somme che versera' ai sensi del
comma 1;
    b)  entro  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a quello di
ricevimento  della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette
somme."
  2.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   sono   stabilite  modalita'  di
riscossione,   che   prevedano  anche  sistemi  di  rateazione  e  di
compensazione  di  entrate  anche  di natura non tributaria ((, anche
degli enti territoriali,)) o non erariale.