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DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n. 51

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/4/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (in G.U. 08/06/2002, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2002)
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Testo in vigore dal:  9-6-2002
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Art. 2

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
((al tribunale in composizione monocratica))
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.
((Il provvedimento è immediatamente esecutivo))
.
((Il tribunale in composizione monocratica))
, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 GIUGNO 2002, N. 106))
".