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DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n. 51

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/4/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (in G.U. 08/06/2002, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2002)
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Testo in vigore dal:  9-6-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di migranti, prevista dall'articolo 12 del predetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, nonché di fornire le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento
((per mezzi di trasporto sequestrati))
, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
((e successive modificazioni))
.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8
((ovvero sono alienati o distrutti))
. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
((Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a successive modificazioni"))
.
2. Ai commi 3
((, 4))
e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
((di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".