DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 24-11-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
                Soppressione dell'imposta di consumo
                       sugli oli lubrificanti

  1.  E'  soppressa  l'imposta  di  consumo  sugli  oli  lubrificanti
prevista   dall'articolo   62  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative   sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504, e dall'allegato I annesso al
predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
  2.  L'articolo  62  del  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Articolo  62  (Imposizione  sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di
petrolio  (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo
secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
  2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti
nelle  preparazioni  e  negli  altri  prodotti o merci importati o di
provenienza   comunitaria,   mentre  non  e'  applicabile  ai  bitumi
utilizzati  nella  fabbricazione  di  pannelli  in  genere nonche' di
elementi  prefabbricati  per  l'edilizia  ed  a quelli impiegati come
combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione
o  autoproduzione  di  energia  elettrica  si  applicano  le aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
  3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad
imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
  4.  Qualora  vengano  autorizzate  miscelazioni di bitumi con altre
sostanze,  si  applica  la disposizione di cui all'articolo 21, comma
4.".
  3.  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
((dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
7, comma 5-bis)).