DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 07/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 47. 
                 Congedo per la malattia del figlio 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,  e
                            30, comma 5) 
 
  1.  Entrambi  i  genitori,  alternativamente,  hanno   diritto   di
astenersi dal lavoro per  periodi  corrispondenti  alle  malattie  di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 
  2. Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto  di
astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni   lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni. 
  3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per  fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematica
direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o
con esso convenzionato , che  ha  in  cura  il  minore,  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   di
trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2010,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto  di  cui  al  successivo  comma  3-bis,  e  dal
predetto  Istituto  e'  immediatamente  inoltrata,  con  le  medesime
modalita', al datore di lavoro interessato e all'indirizzo  di  posta
elettronica della  lavoratrice  o  del  lavoratore  che  ne  facciano
richiesta.((30)) 
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma  3,  comprese
la  definizione  del  modello  di  certificazione   e   le   relative
specifiche.((30)) 
  4. La malattia del bambino che dia  luogo  a  ricovero  ospedaliero
interrompe, a richiesta del  genitore,  il  decorso  delle  ferie  in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Ai congedi di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 
  6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro
genitore non ne abbia diritto. 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l'art. 7, comma 3 del D.L. 18
ottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 13, comma 2-ter) che i
decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle
disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche
ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.