DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279

((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali)).

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 13-10-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 (in G.U. 11/12/2000, n.288).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal: 12-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis
((   (Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  danneggiate  dalle
   calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000). ))

   (( 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati
  dalle  calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000
nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato
di  emergenza  ai  sensi  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, si
applicano  i  benefici  e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
  2.  Per  la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile  n.  3090  del  18  ottobre  2000,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
  3.  Alle  attivita'  produttive, che hanno subito una riduzione del
volume   di   affari   di   almeno   il  trenta  per  cento  rispetto
all'equivalente   periodo  dell'anno  precedente  per  effetto  della
interruzione  delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni
in  conseguenza  alle  calamita'  di  cui  al  comma 1, sono concessi
contributi  a  fondo  perduto  al 75 per cento dei minori introiti. A
fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui
al  presente  comma,  il  Dipartimento  della protezione civile emana
apposita direttiva.
  4.  Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili
residenziali,  gia'  danneggiati dagli eventi alluvionali della prima
decade  del  mese  di  novembre  1994  verificatisi  in  Piemonte, e'
assegnato  un  contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della
spesa  necessaria  per  la  riparazione  dei  danni  alle  abitazioni
principali  e  fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare
ad  uso  abitativo.  La spesa ammissibile non puo' superare l'importo
determinato  secondo  i  criteri  di  cui  al comma 2, primo periodo,
dell'articolo 4.
  5.  Alle  imprese,  ai  soggetti  che  esercitano  libera attivita'
professionale,  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  del  terzo
settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade
del  mese  di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un
contributo  a  fondo  perduto  fino al 100 per cento dell'entita' dei
danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di
cui  al  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n. 35, danneggiate
nuovamente  dall'evento  alluvionale  del  mese  di ottobre 2000, che
ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono
estinguere  il  mutuo  contratto ai sensi del citato decreto-legge n.
691  del  1994,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
1995,  con  oneri  a carico e nei limiti delle disponibilita' residue
del medesimo decreto.
  6.  All'onere  per  gli  interventi  di cui al presente articolo si
provvede   a  carico  delle  disponibilita'  di  cui  all'articolo  7
dell'ordinanza    del   Ministro   dell'interno   delegato   per   il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000)).