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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268

Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 (in G.U. 30/11/2000, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  26-11-2003
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Art. 4

Disposizioni concernenti il gasolio per
riscaldamento e il GPL per le zone montane
1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.
3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.
4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.
4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
((Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore.))
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.