LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 12.
                         (Oli emulsionati).
  1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti  alla  data del 1 gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso
alla  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della voce "
Gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL) ", la seguente voce: " Emulsioni
stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero di olio combustibile denso con
acqua  contenuta  in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso,
idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
    a)  emulsione  con oli da gas usata come carburante: lire 704.704
per mille litri; ((4))
    b)   emulsione  con  oli  da  gas  usata  come  combustibile  per
riscaldamento: lire 704.704 per mille litri; ((4))
    c)  emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per  riscaldamento:  con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille
chilogrammi,  con  olio  combustibile  BTZ  lire  308.905  per  mille
chilogrammi; ((4))
    d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con
olio  combustibile  ATZ  lire  86.423 per mille chilogrammi, con olio
combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ". ((4))
  2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998,
n.448,  e  il  nuovo  trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per
tale  anno  le  aliquote  di  accisa  sono  stabilite dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui al citato articolo 8,
comma  5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,
allegata  alla  presente  legge,  nonche'  dell'aumento  disposto per
l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
15  gennaio  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15
gennaio 1999.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
caratteristiche  tecniche  delle  emulsioni  ai  fini  della verifica
dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
  4.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8,   comma   5,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  emanato
successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
la  lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448
del 1998 e' sostituita dalla seguente:
    "c)   a   compensare  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aumento
progressivo  dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile
per  riscaldamento  e  ai  gas  di  petrolio  liquefatti  usati  come
combustibile  per  riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso
reti  canalizzate  o  destinati  al  rifornimento  di serbatoi fissi,
nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito  di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore  a  lire  200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei
sopra  citati  gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto
di  energia  del  gasolio  medesimo.  Il  suddetto  beneficio  non e'
cumulabile  con  altre  agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
applicabile  ai  quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
    1)  ricadenti  nella  zona  climatica  F  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
    2)  facenti  parte  di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
    3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene
esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
    4)  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al
predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. Il
beneficio  viene  meno  dal  momento in cui, con decreto del Ministro
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata  l'avvenuta  metanizzazione.  Il  suddetto  beneficio  e'
applicabile   altresi'  ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
impiegati  nelle  frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella
zona  climatica  E,  di  cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  412  del  1993,  esclusi  dall'elenco  redatto con il
medesimo   decreto   del   Ministro   delle  finanze,  e  individuate
annualmente  con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Tali  delibere  devono essere comunicate al Ministero delle finanze e
al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
il 30 settembre di ogni anno".
  5.  Alla  nota  1)  dell'articolo  26 del testo unico approvato con
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione
e " sono soppresse;
    b)   nel   secondo   periodo,  dopo  le  parole:  "  nel  settore
alberghiero,  "  sono  inserite  le  seguenti:  "  negli  esercizi di
ristorazione,  negli  impianti  sportivi  adibiti  esclusivamente  ad
attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
    c)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  " Si
considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non
e'  previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato
negli  impianti  sportivi  e  nelle  attivita'  ricettive  svolte  da
istituzioni  finalizzate  all'assistenza  dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti ".
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  30  settembre  2000, n. 268, convertito con modificazioni
dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo   derivanti  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio,  a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
le aliquote di accisa degli oli emulsionati, previsti dal comma 1 del
presente articolo, sono stabilite nelle seguenti misure:
      a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693
per mille litri;
      b)  emulsione  con  oli  da  gas  usata  come  combustibile per
riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
      c)   emulsione   con   olio   combustibile   denso  usata  come
combustibile per riscaldamento:
      con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
      con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
      d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
      con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
      con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.