DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
Testo in vigore dal: 12-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                         Trattamento fiscale 
 
  1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito  di
cui  al  comma  2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in  misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  dovuta
sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti  al
personale  di  bordo  imbarcato  sulle  navi  iscritte  nel  Registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute  alla
fonte relative a  tali  redditi.  Detto  credito  non  concorre  alla
formazione del reddito imponibile.  Il  relativo  onere  e'  posto  a
carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo  6,
comma 1. Per le  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax  iscritte  nel
registro internazionale adibite  a  traffici  commerciali  tra  porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche
a seguito o in precedenza di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto
verso un altro Stato, il  beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui  si  riferisce
il  versamento  delle  ritenute  alla  fonte  sia   stato   imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario. (16) 
  2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio  1998,  il
reddito derivante dall'utilizzazione di navi  iscritte  nel  Registro
internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a  formare  il
reddito complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche,
disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il
relativo onere e' posto a carico  della  gestione  commissariale  del
Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto. (14) 
  2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma  2,  pari  a  lire  15,5
miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere  dal  1999,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  1998-  2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica  per  l'anno  finanziario  1998,  allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. 
  2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati
con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del  comma
2, rilevano agli effetti della  determinazione  dell'ammontare  delle
imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma. 
  2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e  ro-ro  pax,  iscritte  nel
registro internazionale, adibite a  traffici  commerciali  tra  porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche
a seguito o in precedenza di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto
verso un altro Stato, i benefici fiscali  di  cui  al  comma  2  sono
attribuiti  a  condizione  che  sulla  nave   sia   stato   imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario. (16) 
                                                               ((18)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
410) che "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa
di cui agli articoli 4, comma 2, e  9-quater,  del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio   1998,   n.   30,   e   successive   modificazioni,    sono
rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9,  comma
2)  che  "L'efficacia  del  presente  decreto,   limitatamente   alle
disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e'  subordinata
alla previa autorizzazione da parte  della  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che "Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in  vigore  il
decreto di cui al comma 3  del  presente  articolo,  le  disposizioni
dell'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,   n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e  ai
soggetti non residenti aventi stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato che utilizzano navi  adibite  esclusivamente  a  traffici
commerciali  internazionali  iscritte  nei   registri   degli   Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che  "Le  disposizioni
del comma 1 del presente articolo si applicano a condizione  che  sia
rispettato quanto previsto  dagli  articoli  1,  comma  5,  e  3  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317
del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328".