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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 473

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2000)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-5-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Sanzioni in materia di imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4,
((l'ultimo comma))
è abrogato;
((2))
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire
((centomila))
.
((2))

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme doute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.