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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e
catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera a) è abrogata;
b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
"n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.";
c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.";
d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti.";
e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.";
e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le detrazioni previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso".
1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ebis del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.";
b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.";
c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la parola: "formalità" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.";
d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: "ufficio del registro" sono inserite le seguenti: "e versate direttamente dagli eredi e dai legatari".
3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione,
((se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001))
. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003. (4)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), è prorogato di tre mesi.
Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1-bis, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione. (2)
5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 giugno 1997, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1997, n. 259, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dal comma 4 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al comma 3 del presente articolo non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997."