DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la  progettualita'
                 presso la Cassa depositi e prestiti 
 
  1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre
1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti: 
    a) "54. Al fine  di  razionalizzare  la  spesa  per  investimenti
pubblici,  con  particolare   riguardo   alla   realizzazione   degli
interventi ammessi  al  cofinanziamento  comunitario,  di  competenza
delle regioni, delle province, dei comuni, dei  loro  consorzi  anche
con la partecipazione di altri soggetti  pubblici  e  privati,  delle
comunita'  montane  ,  dei  consorzi  di  bonifica  e   consorzi   di
irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi  pubblici  cui
partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di  detti  enti,
e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti  il  Fondo  rotativo
per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per  gli
studi di fattibilita', per l'elaborazione dei  progetti  preliminari,
definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale
e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo  e'
stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi
e prestiti a valere  sui  fondi  derivanti  dal  servizio  dei  conti
correnti postali. Il sessanta per cento  delle  predette  risorse  e'
riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale."; 
    b) "56. I soggetti di cui al comma 54,  per  la  copertura  delle
spese ivi contemplate,  possono  beneficiare  dei  finanziamenti  del
Fondo sulla base di  programmi  di  opere  pubbliche  da  realizzare,
allegando una relazione tecnica dalla quale risultino  la  finalita',
la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico  vigente
o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto
dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura  finanziaria.
Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede
le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di
procedere alla  conseguente  valutazione  delle  domande  stesse,  da
espletare mediante il ricorso  anche  a  societa'  partecipate  dalla
Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla  Cassa  depositi  e
prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con  determinazione
del direttore generale, nel limite massimo del dieci  per  cento  del
costo presunto dell'opera."; 
    c) "57.  L'anticipazione,  aumentata  delle  eventuali  spese  di
valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita'  concordate  con  la
Cassa depositi e prestiti, dopo il  perfezionamento  della  provvista
finanziaria  necessaria  alla  realizzazione  dell'opera.   Trascorsi
cinque anni  dalla  data  di  erogazione  dell'anticipazione,  ovvero
quattro anni qualora la stessa  sia  finalizzata  alla  progettazione
definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono  tenuti  a  rimborsare
alla Cassa  depositi  e  prestiti  l'anticipazione  maggiorata  delle
eventuali  spese  di  valutazione,  anche  qualora  non   sia   stata
perfezionata la provvista finanziaria necessaria  alla  realizzazione
dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o  sia  venuto  meno
l'interesse pubblico alla sua realizzazione."; 
    d) "58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del  conto  corrente
intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria  dello  Stato.  I  relativi
oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui
al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno  1998  ed  a
lire 25 miliardi per  ciascuno  degli  anni  dal  1999  al  2002,  si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1997,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.". 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati".