DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis 
             (Disposizioni in materia di collocamento). 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in  forma  coordinata  e  continuativa,  anche  nella
modalita' a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e  di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche' di lavoro
intermediato da piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera l), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli,  e  gli  enti
pubblici economici sono  tenuti  a  dame  comunicazione  al  Servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede  di  lavoro
entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei  relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa di  trasmissione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies.  La  comunicazione
deve  indicare  i  dati  anagrafici  del  lavoratore,  la   data   di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica  professionale
e  il  trattamento  economico  e  normativo  applicato.  Nei  settori
agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di  lavoro  che
non sia in possesso  di  uno  o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al
lavoratore puo' integrare la  comunicazione  entro  il  terzo  giorno
successivo  a  quello  dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,
purche'  dalla  comunicazione   preventiva   risultino   in   maniera
inequivocabile la  tipologia  contrattuale  e  l'identificazione  del
prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di
formazione e di orientamento e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza
lavorativa ad  essi  assimilata.  ((Le  Agenzie  di  somministrazione
autorizzate ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  10
settembre  2003,  n.  276.))  sono  tenute  a  comunicare,  entro  il
ventesimo giorno del mese successivo  alla  data  di  assunzione,  al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata  la  loro
sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e  la  cessazione   dei
lavoratori temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le  pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il  ventesimo  giorno
del  mese  successivo  alla  data  di  assunzione,  di  proroga,   di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la  proroga,
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi  al
mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di
lavoratori detenuti  o  internati  che  prestano  la  loro  attivita'
all'interno   degli    istituti    penitenziari    alle    dipendenze
dell'amministrazione  penitenziaria  o  di  altri  enti,  pubblici  o
privati. ((33)) 
  2-bis. In caso di  urgenza  connessa  ad  esigenze  produttive,  la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata  entro  cinque
giorni dall'instaurazione del  rapporto  di  lavoro,  fermo  restando
l'obbligo di comunicare  entro  il  giorno  antecedente  al  Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore  e
del datore di lavoro. 
  2-ter. In caso di assunzione  contestuale  di  due  o  piu'  operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro,
l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. 
  2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2,  si  presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la  prestazione  d'opera,
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo  e'  erogato  dal
committente tramite una piattaforma digitale. 
  2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro  intermediato  da   piattaforma
digitale, la comunicazione di  cui  al  comma  2  e'  effettuata  dal
committente  entro  il   ventesimo   giorno   del   mese   successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro.  In  caso  di  stipulazione
contestuale di  due  o  piu'  contratti  di  lavoro  intermediato  da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante  un'unica  comunicazione  contenente  le   generalita'   del
committente e  dei  prestatori  d'opera,  la  data  di  inizio  e  di
cessazione della prestazione, la durata presunta,  espressa  in  ore,
della prestazione e l'inquadramento  contrattuale.  Le  modalita'  di
trasmissione della  comunicazione  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui  ai  commi  precedenti  per  il  tramite  dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti  disposizioni  di  legge
alla gestione e  all'amministrazione  del  personale  dipendende  del
settore agricolo ovvero dell'associazione  sindacale  dei  datori  di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato.  Nei  confronti
di  quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con  riferimento  alle
predette  dichiarazioni  e  comunicazioni,   la   facolta'   di   cui
all'articolo 5, comma  1,  della  citata  legge.  Nei  confronti  del
soggetto  incaricato  dall'associazione  sindacale  alla  tenuta  dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e  di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale  per  il  personale   interessato,   finalizzati   allo
svolgimento della attivita' di vigilanza e  di  ispezione.  Per  tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997  e  1998.  Al
relativo onere, comprensivo delle spese  di  missione  per  tutto  il
personale, di qualsiasi livello coinvolto  nell'attivita'  formativa,
si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  7  del
decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  10.  Le  convenzioni  gia'   stipulate   ai   sensi,   da   ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  511,
conservano efficacia. 
  11. Salvo diversa determinazione della  commissione  regionale  per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche  amministrazioni
locali  o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che   si
presentano presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  nel
giorno  prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli   uffici,
attraverso  i  mezzi  di  informazione,  provvedono  a   dare   ampia
diffusione alle richieste pervenute,  da  evadere  entro  15  giorni.
All'individuazione dei lavoratori  da  avviare  si  perviene  secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro  che  risultino  gia'
inseriti nelle graduatone  di  cui  all'aricolo  16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56. 
  12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al  comma  11
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste  nel  limite
massimo  di  sessanta  mesi,  salvo   diversa   deliberazione   delle
commissioni  regionali  per  l'impiego   le   quali   possono   anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli  elementi
che  concorrono  alle  loro  formazione.  Gli  orientamenti  generali
assunti in materia dalla commissione centrale per  l'impiego  valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  capo
III, contemplate dal comma 13. 
  13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  al  fine  di  realizzare  una  piu'
efficiente azione amministrativa in  materia  di  collocamento,  sono
dettate  disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e  le
denunce dei datori  di  iavoro,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del  decreto.  del
Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  346.  Il  relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro  180  giorni
dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla  data  di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati  decreti  n.
345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  15. Contro i provvedimenti adottati dagli  uffici  provinciali  del
lavoro e della massima occupazione in materia di  rilascio  e  revoca
delle   autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei    cittadini
extracomunitari,  nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati   dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di  lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine  di  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione  e  al
direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,  competenti  per
territorio, che decidono, con  provvedimento  definitivo.  I  ricorsi
avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. (21) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha  disposto  (con  l'art.  19,
comma 3) che la violazione degli obblighi di cui all'articolo  9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come
sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato  decreto  legislativo
n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma
11) che "In deroga alla normativa vigente, per  i  datori  di  lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  si  intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   (INPS),   attraverso    modalita'    semplificate,    della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  a
tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data  del  1°  agosto
2022".