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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 321

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 421 (in G.U. 14/08/1996, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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Testo in vigore dal:  17-6-1996

Art. 4

Conservazione di somme in bilancio
1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità.
Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.