stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 321

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 421 (in G.U. 14/08/1996, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-8-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione
del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali;
((c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.))
2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.
Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo.
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.