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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 (in G.U. 27/02/1996, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  30-12-1995

Art. 15

Disposizioni per la definizione degli interventi a Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative operazioni di rendicontazione.
1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996. Limitatamente all'attività di rendicontazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera b), del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, il termine del 31 dicembre 1995 è prorogato al 30 giugno 1996. Analogamente le operazioni di chiusura della contabilità soltanto per le spese di funzionamento e del personale sono effettuate entro il termine del 30 giugno 1996. Il funzionario incaricato dal CIPE individua 15 unità tra il personale in servizio presso la struttura del funzionario medesimo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da adibire alle attività connesse alla predisposizione e presentazione del rendiconto. Le relative spese di funzionamento e del personale continuano a gravare sulle residue disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le predette unità di personale all'atto della presentazione del rendiconto sono tenute a rientrare nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.