DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonche' disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                Interventi per opere infrastrutturali 
 
  1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per  grandi
opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio  nazionale,
il  Ministro  del   tesoro   e'   autorizzato   a   contrarre   mutui
quindicennali,  anche  con  la  Cassa  depositi   e   prestiti,   con
ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di
cui  al  comma  2   e   subordinatamente   all'adozione,   ai   sensi
dell'articolo  45  della  legge  23  dicembre  1994,   n.   724,   di
provvedimenti diretti a consentire  l'effettivo  conseguimento  delle
risorse stesse. ((18)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi
per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001  fino  all'anno
2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni  per  i  medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1995, intendendosi  corrispondentemente  ridotte  le  relative
dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 725. 
  3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo  19
del  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,   e   successive
modificazioni e integrazioni. Le predette  somme  sono  destinate  al
finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta  del  Ministro
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  d'intesa  con  il
Ministro dei  lavori  pubblici  e  d'intesa  con  le  amministrazioni
interessate,  con   priorita'   per   interventi   di   completamento
funzionale, per investimenti cofinanziati  dall'Unione  europea,  per
investimenti   cofinanziati   dai   privati   e   per    investimenti
immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle  delibere
di approvazione del CIPE, con decreto del  Ministro  del  tesoro,  ad
appositi capitoli  da  istituire  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorita' una  quota
delle predette somme  pari  a  lire  600  miliardi  e'  destinata  al
finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di  massa  a
guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla
legge 26 febbraio 1992, n.  211,  e  successive  modificazioni;  alla
manutenzione ed al completamento delle reti  viarie  provinciali;  ad
interventi di metanizzazione. La ripartizione  della  suddetta  quota
tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE.
Il finanziamento relativo  ai  trasporti  rapidi  di  massa  a  guida
vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo  rispetto
al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n.  211  del
1992, e successive modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati".