stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163

Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/07/1995, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Intervento straordinario nel Mezzogiorno
e nelle aree depresse
1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.
((3))
2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza.
------------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che è soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nel comma 1 del presente articolo.