stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163

Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/07/1995, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1999)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-5-1995 al: 11-7-1995
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla razionalizzazione di procedimenti amministrativi particolarmente complessi per la pubblica amministrazione e gravosi per i cittadini, anche al fine di accrescere l'efficienza delle strutture pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Semplificazione e razionalizzazione
dell'attività amministrativa
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato elenco n. 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera b).
2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni di coordinamento con le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Qualora il provvedimento comporti un diverso impegno delle risorse finanziarie assegnate in bilancio, sarà acquisito il preventivo concerto del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti di cui al comma 1.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali o delle attribuzioni e delle amministrazioni intervenienti, anche incidendo sull'assetto delle competenze, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi procedimentali dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.