DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 (in G.U. 21/06/1995, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
Testo in vigore dal: 23-4-1995
                               Art. 9.
  1.  L'eventuale  istanza  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  esaminatrice  da  parte  dei candidati a concorsi
universitari  deve  essere  proposta nel termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione della composizione della commissione. Se
la  causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data
di  insediamento  della  commissione,  il  termine  decorre dalla sua
insorgenza.
  2.  Il  rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.
  3.  Per  le  procedure  concorsuali  in  atto,  ove  la commissione
esaminatrice  sia  gia' stata costituita, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.