DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 11-8-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
           Detassazione del reddito d'impresa reinvestito 
  1. E' escluso dall'imposizione del  reddito  d'impresa  il  50  per
cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo  d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ed  in
quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi d'imposta ((precedenti  a  quello))  in
corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e
alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per  il
successivo.((L'ammontare degli investimenti deve  essere  assunto  al
netto delle cessioni di  beni  strumentali  effettuate  nel  medesimo
periodo d'imposta)). 
  ((1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1  si  applica  anche
alle imprese attive alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni.
Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella
risultante  dagli  investimenti  effettuati  nei  periodi   d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto o a quello successivo)). 
  2. Per investimento si  intende  la  realizzazione  nel  territorio
dello Stato di nuovi impianti, ((il completamento di opere sospese,))
l'ampliamento,  la  riattivazione,   l'ammodernamento   di   impianti
esistenti e l'acquisto di beni  strumentali  nuovi  ((anche  mediante
contratti di locazione finanziaria)). L'investimento  immobiliare  e'
limitato ai beni strumentali per natura. 
  ((2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali a rischio
di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  possono
usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se  e'
documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di  cui
al citato decreto)).