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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 9-3-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni tributarie per accelerare  la  ripresa  dell'economia  e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti  a  carico  del
contribuente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
     Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive 
  1. Il regime fiscale sostitutivo  disposto  dal  presente  articolo
compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che: 
    a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima  volta
la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
    b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non  in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; 
    c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma  5,  lettere
a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    d) sono portatori di handicap  ai  sensi  dell'articolo  3  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica
e della promozione di fondi rinnovabili di energia  o  assimilate  di
cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
    d-ter)  iniziano  un'attivita'   nel   settore   dell'agricoltura
naturale, biologica e biodinamica; 
    d-quater)  iniziano  un'attivita'  nel   campo   della   raccolta
differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; 
    d-quinquies) iniziano  un'attivita'  nel  campo  del  risanamento
idrogeologico  del  territorio  o,  comunque,   per   il   ripristino
ambientale, e nel campo della  progettazione  di  interventi  per  la
riqualificazione, la manutenzione o il restauro  dei  centri  storici
cittadini; 
    d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti  ai
quali e' assegnato  il  marchio  di  qualita'  ecologica  di  cui  al
regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992. 
  2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno  di
inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a  4
milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il
5 marzo con le modalita' relative all'imposta  sul  valore  aggiunto,
sostituisce la tassa di concessione governativa per la  partita  IVA,
l'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e   di   arti   e
professioni,  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle
persone  fisiche   e   l'imposta   locale   sui   redditi,   relative
all'esercizio di attivita' commerciali e di  arti  e  professioni,  e
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di  beni  e
le prestazioni di servizi effettuate in  regime  fiscale  sostitutivo
non costituiscono componenti negativi di reddito  deducibili  per  le
controparti. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
se il costo complessivo dei  beni  materiali  strumentali  acquisiti,
anche in locazione finanziaria, supera il  limite  ,  nel  corso  del
triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo  che
per le iniziative produttive di  cui  al  comma  1,  lettere  d-bis),
d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite e'  fissato  in
lire 500 milioni, ovvero se il  volume  d'affari  annuo  supera  lire
1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno,
il regime fiscale sostitutivo cessa  di  avere  efficacia  a  partire
dalla data in  cui  e'  stato  superato  e  per  lo  stesso  anno  il
contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata.((5)) 
  3. Possono avvalersi,  per  una  sola  volta,  del  regime  fiscale
sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e
1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'. 
  3-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche alle iniziative produttive intraprese  in  forma  associata  ai
sensi dell'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e  alle  aziende  coniugali
non gestite in forma societaria, a condizione che  tutti  i  soggetti
appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In
tal caso l'imposta sostitutiva  e'  dovuta  per  intero  da  ciascuna
persona fisica partecipante. Le disposizioni  del  presente  articolo
non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3-ter.  I  soggetti  che  si  avvalgono  del  regime   di   imposta
sostitutiva non possono comunque essere  considerati  a  carico  agli
effetti del comma 4 articolo 12 del citato testo unico approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni. 
  3- quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 
    a) ai soggetti che  esercitano,  a  qualsiasi  titolo,  attivita'
produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto o vi subentrano; 
    b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  abbiano  partecipato  alle
forme  associate  di  cui  all'articolo  5  del  citato  testo  unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle  aziende
coniugali non gestite in forma societaria. 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 17, comma  1)
che "Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta  sostitutiva  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno  1994,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,  si
intende validamente effettuato se avvenuto entro il  30  marzo  1998.
Detto versamento si intende validamente effettuato anche se  avvenuto
entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi  al  tasso
previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973,  n.  602,  maggiorato  di  un  punto  percentuale,
decorrenti dal 31 marzo 1998."