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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-bis

1. I consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.
2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con
(( le garanzie ))
di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 e
(( al comma 6 dell'articolo 3 ))
.
3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.
3-bis. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.