DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 564

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2015)
Testo in vigore dal: 1-12-1994
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 2-undecies. 
(( (Disposizioni per il personale imbarcato e norme  agevolative  per
il settore agricolo). 
1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti 
le imposte  di  bollo  e  di  registro  dovute  per  i  contratti  di
arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la  pesca
marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
2  ottobre  1968,  n.  1639,  possono  essere  definite,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il pagamento del 10
per cento del valore della lite, cosi'  come  definito  dal  comma  4
dello stesso articolo 2-quinquies. 
  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto i contratti di cui al comma  1  sono
esenti  dalle  imposte  di  bollo  e  di  registro,  ancorche',   per
disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione  e  redatti  in
forma pubblica. 
  3. Il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e' sostituito dal seguente: 
  "6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,  nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: 
    gasolio 13 . . . . . . per cento dell'aliquota normale; 
    benzina 55 . . . . . . per cento dell'aliquota normale. 
  L'agevolazione per la benzina e' limitata  alle  macchine  agricole
con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite  a  lavori
per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. 
  L'agevolazione viene  concessa,  anche  mediante  crediti  o  buoni
d'imposta,  sulla  base  di  criteri  stabiliti,  in  relazione  alla
estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione
delle macchine agricole effettivamente utilizzate,  con  decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali". 
  4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2  si  provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti  dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 3. ))