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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1994, n. 18

Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1994, n. 152 (in G.U. 07/03/1994, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1994)
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Testo in vigore dal:  8-3-1994
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Art. 1


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla base di graduatorie nazionali ad esaurimento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(( 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 , è da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 , mantengono la decorrenza giuridica così come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 .))