DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 19-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
Edilizia  per  la  mobilita'  del  personale  pubblico  ed   edilizia
                            sperimentale 
  1. Il presidente della giunta regionale, nel caso  di  proposte  di
intervento  di  edilizia  residenziale  predisposte   in   attuazione
dell'articolo  18  del  decreto-legge  13  maggio   1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al
fine di adottare i  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  del  citato
articolo 18, promuove la conclusione di un accordo  di  programma  ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma  4
del presente articolo. 
  2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel  cui
territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione
nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  e  successive  modificazioni,
non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, provvede in via sostitutiva ((entro la data del 31  dicembre
1994)), anche mediante la nomina di un commissario ad acta. 
  3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti
sono revocati di diritto. 
  4. Il segretariato generale del CER comunica  al  presidente  della
giunta regionale, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  gli  elenchi
delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi  dei
soggetti attuatori.