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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  5-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Edilizia sovvenzionata e agevolata
1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:
" 7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale
((, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree))
.
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione
((del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori))
sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni.
8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni".
2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi neiprogrammi già approvati e i relativi termini
((decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
.
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.