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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 492 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1993)
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Testo in vigore dal:  5-12-1993
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Art. 4

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , è inserito il seguente:
"5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva
((, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, ))
sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità.
(( Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. ))
Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti
(( della loro avvenuta approvazione))
, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.".
((
1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non assistibili a domicilio, né nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale n 2 del 3 gennaio 1990
))
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , è soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , è soppresso.
((
2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali
))