DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (in G.U. 24/03/1993, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 2-3-1997
aggiornamenti all'articolo
                         Art. 12. 
  1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo  o  del
contributo non e' superiore a lire (( 600.000 )),  il  concessionario
della riscossione puo' procedere, in luogo della notificazione  della
cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , all'invio,  a
mezzo lettera non raccomandata,  di  una  comunicazione  di  avvenuta
iscrizione a ruolo contenente  gli  elementi  indicati  nel  predetto
articolo  25  ;  restano  ferme  le   disposizioni   concernenti   la
notificazione dell'avviso  di  mora  quando  occorre  procedere  alla
riscossione coattiva. 
  2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento  spontaneo  di  tributi
erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo,  la
cartella di pagamento deve  indicare,  oltre  gli  elementi  indicati
nell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 , anche il diritto di notifica, in favore  del
concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in  misura
pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  12  luglio
1991, n. 202 . 
  3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio  di
riscossione scadute nei mesi di settembre e  novembre  1991,  nonche'
nei mesi di nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio,  aprile  e  giugno
1993 , ferma restando  la  validita'  degli  atti  gia'  compiuti,  i
termini di cui agli articoli  97,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  ,  e  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  43  ,
decorrono dal 1 luglio 1993. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.
43 , sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se
il   decreto   di   concessione   della   dilazione   viene    emesso
successivamente alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  72
del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce."; 
    b)  all'articolo  78,  le   parole:   "il   concessionario   deve
dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche
nei casi in cui si e' avvalso della  facolta'  prevista  all'articolo
51, comma primo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 , deve dimostrare". 
  5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma  5-ter  del
presente  articolo,   commesse   dai   concessionari   del   servizio
riscossioni dei tributi nel periodo compreso tra il 1›gennaio 1990 ed
il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e
delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43  ,  qualora  i
soggetti interessati  presentino,  entro  il  30  aprile  1993,  alla
competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna
concessione gestita con contestuale pagamento di una  somma  di  lire
tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.(9a) 
  5-bis. Le controversie pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le
sanzioni e le pene pecuniarie  di  cui  al  comma  5  possono  essere
definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del  10  per
cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando
che, per ciascun anno di gestione in cui  le  infrazioni  sono  state
accertate, il pagamento non potra' essere inferiore  a  lire  quattro
milioni.(9a) 
  5-ter. Per le infrazioni riguardanti  i  versamenti  continuano  ad
applicarsi, per il periodo compreso tra il 1 maggio  1990  ed  il  31
dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo  8,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.  165  ,  sempreche'  le
relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30  aprile  1993.
Per il ritardato versamento e'  dovuto,  per  i  giorni  di  ritardo,
l'interesse del 20 per cento annuo.(9a) 
  5-quater.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non  si  fa
luogo  alla  notificazione  dei  provvedimenti  di   irrogazione   di
interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le  infrazioni  di  cui  ai
commi  5,  5-bis  e  5-ter.  Le  definizioni  e  le  regolarizzazioni
intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare  luogo  a
rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed  interessi  gia'
corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.(9a) 
  5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993,  saranno  stabilite
le modalita' di applicazione del presente articolo. 
    
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AGGIORNAMENTO (9a) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che
" Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi da 5 a 5-quater,
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  marzo  1993,  n.  75,  continuano  ad
applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo  compreso
tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo  le  modalita'
stabilite dall'articolo 5 del decreto ministeriale  23  aprile  1993,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A  tal
fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24
marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati  articoli
12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16  del  1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993,  e  5  del
citato  decreto  ministeriale   23   aprile   1993   sono   differite
rispettivamente, a quella di entrata in vigore della  presente  legge
ed al 31 ottobre 1995; la  misura  delle  somme  da  versare  per  la
definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata."