DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)).

note: Entrata in vigore della legge: 16-1-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 (in G.U. 16/03/1991, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 2-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). 
 
  1. Alle persone che tengono le condotte  o  che  si  trovano  nelle
condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo
le disposizioni del presente  Capo,  speciali  misure  di  protezione
idonee ad  assicurarne  l'incolumita'  provvedendo,  ove  necessario,
anche alla loro assistenza. 
  2. Le speciali misure di protezione sono applicate  quando  risulta
la  inadeguatezza  delle  ordinarie  misure  di   tutela   adottabili
direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di
persone  detenute  o  internate,  dal  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  risulta  altresi'
che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in  grave
e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune  delle   condotte   di
collaborazione aventi le  caratteristiche  indicate  nel  comma  3  e
tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra  quelli
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater (( , anche se relativi  al
materiale  pornografico  di  cui  all'articolo  600-quater.1,  ))   e
600-quinquies del codice penale. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure  di  protezione,
assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel  corso
di un procedimento  penale.  La  collaborazione  e  le  dichiarazioni
predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'.  Devono
altresi' avere carattere di novita' o  di  completezza  o  per  altri
elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle
indagini  o  ai  fini  del  giudizio  ovvero  per  le  attivita'   di
investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di  armi,
esplosivi o  beni,  le  articolazioni  e  i  collegamenti  interni  o
internazionali delle  organizzazioni  criminali  di  tipo  mafioso  o
terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le  modalita'
operative di dette organizzazioni. 
  4. Se le speciali misure di protezione indicate  nell'articolo  13,
comma 4, non risultano  adeguate  alla  gravita'  ed  attualita'  del
pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione
di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati
nell'articolo 13, comma 5. 
  5. Le speciali misure di protezione  di  cui  al  comma  4  possono
essere applicate anche a coloro  che  convivono  stabilmente  con  le
persone indicate nel comma  2  nonche',  in  presenza  di  specifiche
situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave,  attuale  e
concreto  pericolo  a  causa  delle  relazioni  intrattenute  con  le
medesime  persone.  Il  solo  rapporto  di  parentela,  affinita'   o
coniugio,  non  determina,  in  difetto  di   stabile   coabitazione,
l'applicazione delle misure. 
  6. Nella determinazione  delle  situazioni  di  pericolo  si  tiene
conto, oltre che dello spessore delle condotte  di  collaborazione  o
della rilevanza e qualita'  delle  dichiarazioni  rese,  anche  delle
caratteristiche di reazione del  gruppo  criminale  in  relazione  al
quale la collaborazione o le dichiarazioni sono  rese,  valutate  con
specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e'
localmente in grado di valersi.