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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  13-5-1991

Art. 18

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.
2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.