DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 13-7-1991
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
  1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza  ed
assistenza  sociale  ((tenuti  all'applicazione  delle   disposizioni
recate dall'articolo 25 della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,))  e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione  dell'INADEL
e degli enti compresi nelle tabelle A e  B  allegate  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono tenuti ad  investire  un  importo  pari  al  15  per  cento  dei
contributi riscossi nell'anno  finanziario  1990  in  conto  corrente
fruttifero vincolato per cinque anni  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato. 
  2. Il versamento  dell'importo  di  cui  al  comma  1  deve  essere
effettuato per il 40 per cento entro il mese di ((luglio)) e  per  la
restante quota entro il mese di novembre 1991. 
  3. Sui conti correnti di cui al comma  1  si  applica  il  medesimo
tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro
del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della  legge  29
ottobre  1984,  n.  720,  per  le  contabilita'  speciali  fruttifere
intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica. 
  ((3-bis. Gli enti possono effettuare depositi  inferiori  a  quelli
previsti dal comma 1 o svincolare in tutto  o  in  parte  i  depositi
effettuati, qualora attestino di non poter  assicurare  la  copertura
finanziaria delle spese per le prestazioni  istituzionali  e  per  il
funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi
natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari)).