stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 15/01/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 (in G.U. 15/03/1991, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  21-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunità montane.
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;
b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989.
4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5, comma 2- bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.
4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono comprese e opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati.
5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
((Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.))
(2)
6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.
---------------------
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 476 (in G.U. 1a s.s. 24/12/1991, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità predette".