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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1991, n. 6

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 15/01/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 (in G.U. 15/03/1991, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 16-3-1991
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in favore  degli  enti  locali  per  l'assegnazione  dei
contributi erariali relativi all'anno 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri  delle
finanze,   del   bilancio   e   della    programmazione    economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Finanziamento delle amministrazioni provinciali, 
                 dei comuni e delle comunita' montane 
  1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento  dei  bilanci
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane con i seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario per la  finanza  locale  determinato  in  lire
2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni  per  i
comuni e in lire 86.700 milioni per le comunita' montane; 
    b) fondo perequativo per la finanza locale  determinato  in  lire
1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni  per  i
comuni. Il fondo  perequativo  e'  aumentato  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  attribuendo  la  somma  riscossa  dallo  Stato,
valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento  alle  province
((, per 15.000 milioni ad  incremento  del  fondo  ordinario  per  le
comunita' montane e per la restante parte  ai  comuni.  Le  eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite  con
le stesse modalita')); 
    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato  in  lire  11.327.414
milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere  dall'anno  1992,  di
lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000  milioni  per  le  province,
lire 285.000 milioni per  i  comuni  e  lire  8.000  milioni  per  le
comunita' montane. 
  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1991,  a
concedere ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,
assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad
un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per  la
costruzione,  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione  di  acquedotti,
fognature, impianti di depurazione delle acque,  di  smaltimento  dei
rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali  per  il
trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di  ammortamento  dei
mutui  contratti,  valutato  in  lire  65.000  milioni  a   decorrere
dall'anno 1992, e' assunto a carico  del  bilancio  dello  Stato.  La
somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non  oltre
il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui  di  cui  al
presente comma possono essere concessi, su deliberazione  dei  comuni
beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i
comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul
territorio dei medesimi, o, per gli  impianti  di  depurazione  e  di
smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente  dei
comuni beneficiari. 
  ((2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili  per  l'anno  1991  alla
Cassa depositi e prestiti a favore  di  province,  comuni,  comunita'
montane e loro consorzi, di cui al comma  0.1.  dell'articolo  5  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
della legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi,  e'
destinato esclusivamente ai mutui  ordinari  a  favore  degli  stessi
enti. I mutui  concessi  in  base  a  leggi  speciali  sono  aggiunti
all'attivita' ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma
sopra indicata. 
  2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in  tutto
o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per
opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali)).