stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/8/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1990, n. 298 (in G.U. 22/10/1990, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-1-1991
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait;
Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;
Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonché la decisione n. 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 9 agosto 1990, n. 213;
Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalità e della sicurezza internazionale, nonché le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonché il trattamento economico e assicurativo del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.
3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero.
4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.
5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

((2))
--------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonché le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90".