stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1989, n. 160 (in G.U. 05/05/1989, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-6-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.
((3))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 APRILE 1990, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165))
.
3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.
4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 69 del decreto stesso.
5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1› gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.
((3))
7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.
((3))
8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.

----------------



AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 12, comma 6) che "I decreti previsti dall'articolo 10, commi 1, 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro."