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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1989, n. 160 (in G.U. 05/05/1989, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 6-5-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di  trasporti  locali,  aerei,  ferroviari  e
marittimi, nonche' di concessioni demaniali marittime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto  con  i
Ministri  delle  finanze,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e  delle
partecipazioni statali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1989,  l'ammontare  del  Fondo  nazionale  trasporti,
parte esercizio, e' ridotto di lire  400  miliardi,  al  netto  delle
variazioni da determinare ai sensi dell'articolo  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto  disposto  dall'articolo  9
della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo
stanziamento  annuale  sara'  gradualmente  ridotto  sulla  base  dei
risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui
al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo
stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge  10
aprile 1981, n. 151, l'ammontare del fondo nazionale trasporti, parte
esercizio, sara' determinato  secondo  criteri  che  incentivino  una
corretta  ed  efficiente  gestione  dell'azienda  con  rispetto   del
carattere di socialita' del trasporto pubblico  locale,  nonche'  del
regolamento CEE n.  1191/69  in  ordine  agli  obblighi  di  servizio
pubblico. 
  2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile  1981,  n.
151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a  criteri
finalizzati al risanamento della relative gestioni. A tale  scopo  le
regioni determinano  la  ripartizione  dei  contributi  statali  loro
assegnati sulla  base  di  una  metodologia  e  di  criteri  generali
stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite   la   commissione
consultiva interregionale di  cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970,  n.  281,  e  le  organizzazioni  rappresentative  delle
aziende di trasporto pubblico locale. 
I criteri generali devono tener conto della  domanda  e  dell'offerta
sulle  singole  linee  misurate   rispettivamente   in   termini   di
passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione  di
non  concorrenzialita'  tra  servizi  sovvenzionati  dei  bacini   di
traffico, definiti  dalle  regioni  dopo  avere  elaborato  il  piano
regionale dei trasporti  sulla  base  dell'analisi  della  domanda  e
dell'offerta per singola linea servita. La  scelta  del  servizio  da
sovvenzionare tra servizi in concorrenza  spetta  alle  regioni  dopo
aver definito il piano  regionale  dei  trasporti  e  dei  bacini  di
traffico.  Il  Ministro  dei  trasporti,  d'intesa  con  le   regioni
interessate, rivede obbligatoriamente  le  concessioni  di  linee  di
trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri  di  cui
sopra. Ciascuna regione e' obbligata  a  definire  entro  sette  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  i  bacini  di
traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei  trasporti  sulla
base prioritariamente dell'analisi della domanda e  dell'offerta  per
singola  linea  servita.  Qualora  la   regione   dovesse   risultare
inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via  sostitutiva,
entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei  trasporti  e
dei relativi bacini di traffico. 
  3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con  decreto  emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  e  sentite  le
organizzazioni rappresentative delle aziende  di  trasporto  pubblico
locale, determina entro il ((15 aprile 1989)) il rapporto  minimo  di
copertura del costo standardizzato rispetto ai  ricavi  del  traffico
per le  varie  condizioni  ambientali  e  socio-economiche  omogenee,
nonche' il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione  o
il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale  sulla  base
delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale  dei  trasporti
((, al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che,  pur
raggiungendo l'obiettivo  di  un  maggiore  contenimento  dei  costi,
offrano, altresi', il servizio  ai  cittadini  residenti  in  zone  a
domanda  debole)).  Entro  il  ((  30  aprile  1989  ))  le   regioni
stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe  minime
per  ogni  tipo  di  servizio,  distinte  per   zone   ambientali   e
socio-economiche omogenee, nonche' le tariffe effettive  delle  linee
di concessione regionale. Entro il ((  15  maggio  1989  ))i  comuni,
anche  in  mancanza  delle  disposizioni  regionali  di  cui   sopra,
stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al
loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a
statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale,  o  delibera
comunale, volta a stabilire,  con  separati  provvedimenti,  speciali
facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare,
con finanziamenti propri a carico dello Stato, della  regione  o  del
comune la minore entrata che ne risulta per le  aziende  interessate.
Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal  1›
gennaio dell'anno successivo. 
  Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,  stabilisce,  entro
il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni  tariffarie  per
le quali lo Stato, le regioni  ed  i  comuni  devono  contestualmente
provvedere, con finanziamenti propri,  alla  copertura  della  minore
entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e
le delibere vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende
interessate avviene con decorrenza 1› gennaio 1989. L'amministrazione
statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla
emanazione delle relative disposizioni e delibere. 
  4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla  copertura  di
eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi
bilanci,  senza  possibilita'  di  rimborso  da  parte  dello  Stato.
Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese  private
concessionarie del servizio di trasporto pubblico,  non  coperti  dai
contributi  di  esercizio  ne'  dai  ricavi  del  traffico,   restano
integralmente a carico dell'impresa, senza possibilita'  di  rimborso
da parte dello Stato. 
  5.  Per  il  rapido   raggiungimento   delle   finalita'   di   cui
all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dei  trasporti,  di  concerto
con i Ministri della marina mercantile e per i  problemi  delle  aree
urbane, promuove, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di
programma con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 1  marzo
1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. 
Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti  di  cui
al presente comma nella  definizione  e  attuazione  dell'accordo  di
programma, puo' provvedere, in via  sostitutiva,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di  trasporto
locale, il termine di un anno di cui al  comma  18  dell'articolo  13
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a due anni. 
  7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei
trasporti ferroviari  della  Campania,  ivi  compresi  i  rami  delle
ferrovie  statali  di  interesse  regionale,  in  attesa  della  loro
regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale,
le gestioni governative per la ferrovia Alifana  e  per  la  ferrovia
Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione. 
  ((7-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 del  decreto-legge  9  dicembre
1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
1987, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della  residua
quota del 20 per cento dei disavanzi di  esercizio  delle  aziende  o
delle gestioni dirette di trasporto relativi agli  anni  1982,  1983,
1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con  i  contributi  di
cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n.  151,  mediante  la
contrazione di mutui con la Cassa depositi e  prestiti.  L'annualita'
di ammortamento dei mutui e' a carico degli enti locali. In  caso  di
inerzia degli enti locali,  si  applicano  le  disposizioni  relative
all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma  dell'articolo  59
della legge 10 febbraio 1953, n. 62'. 
  7-ter. Il  Ministero  dei  trasporti,  al  fine  di  promuovere  il
riassetto     e     la     razionalizzazione     delle      strutture
tecnico-amministrative  della  gestione  governativa  delle  ferrovie
Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento  tecnico  ed  economico
previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e' autorizzato, per i  servizi  di  trasporto
assunti in gestione diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855, e
18 marzo  1968,  n.  368,  a  procedere  allo  scorporo  dei  servizi
svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando  la
gestione diretta da parte  dello  Stato  con  gli  stessi  criteri  e
modalita' di cui al secondo comma  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1963, n. 1855. I criteri organizzativi di  ripartizione  tra
le due aziende commissariali verranno definiti con  apposito  decreto
del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate. 
  7-quater. Ai  servizi  automobilistici  esercitati  dalle  gestioni
governative su affidamento regionale o di enti locali  continuano  ad
essere applicate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n.
151. 
  7-quinquies. Al fine di evitare un  ulteriore  indebitamento  delle
aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici  di  cui  al
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987,  n.  18,  relativi  alla  copertura  dei
disavanzi di gestione per gli anni  dal  1982  al  1986,  le  regioni
devono provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del
tesoro del 9 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 1987, e relative  circolari  esplicative,  nel  termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Fino alla liquidazione del
credito connesso  ai  benefici  sopra  menzionati,  sono  sospese  le
procedure  inerenti  alle  posizioni  debitorie  delle   aziende   di
trasporto   pubblico   urbano    citate    per    pagamenti    dovuti
all'amministrazione dello Stato  a  saldo  e/o  ad  anticipazione  di
tributi e per quelli dovuti all'INPS  o  all'INAIL  a  saldo  e/o  ad
anticipazione di contributi previdenziali.  Detta  sospensione  opera
comunque soltanto entro il limite dei crediti  vantati  dalle  citate
aziende di trasporto pubblico urbano,  quali  risultano  dai  bilanci
consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 al 1986)).