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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 25

Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni.

note: Entrata in vigore del decreto: 08-02-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1988, n. 93 (in G.U. 26/03/1988, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1988)
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Testo in vigore dal:  26-3-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti e mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai minorati civili la prosecuzione dell'erogazione di provvidenze economiche statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93))
.
3. Le prestazioni liquidate a termini del comma 2 sono corrisposte dall'INPS nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio. Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati gli occorrenti mezzi finanziari per la copertura degli eventuali maggiori oneri, eccedenti le predette disponibilità, e si procederà al coordinamento delle fonti normative nella materia di cui al presente decreto.