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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 536

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2022)
Testo in vigore dal:  2-6-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;
c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166))
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.