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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 (in G.U. 19/11/1987, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
Testo in vigore dal:  19-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:
a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a);
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di onere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.
2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
(( cessioni e prestazioni di cui al comma 1 ))
effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune.
4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'IVA, con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1.
6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.
7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversità sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonché da ogni altra tassa o diritto.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.
10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
11. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.