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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468 (in G.U. 16/11/1987, n.268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
Testo in vigore dal:  17-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1 gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.
((3))
2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1 agosto 1987.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di finanza è corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
6. Il trattamento provvisorio è esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.
6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
6-ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.
6-quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 gennaio 1991, n. 1 (G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, del presente articolo, nella parte in cui "non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341, a decorrere dal 1° marzo 1990".