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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  5-4-1991
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Art. 12

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti. (1a)
((2))
2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola. (1a)
((2))
3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro.
Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo. (1a)
((2))
4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo. (1a)
((2))
5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori. (1a)
((2))
6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3".
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 1991, n.108, convertito con modificazione, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 8)che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1' gennaio 1989 al 31 dicembre 1990."