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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  5-4-1991
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Art. 11

1. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.
2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.
4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale.
5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.
6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.
7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.
8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.
9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.
11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.
12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali. (1a)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 1991, n.108, convertito con modificazione, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 8)che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1' gennaio 1989 al 31 dicembre 1990."