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DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 57

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1986, n. 121 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986)
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Testo in vigore dal:  6-3-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Determinazione dell'imposta). - L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento".