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DECRETO-LEGGE 5 marzo 1986, n. 57

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1986, n. 121 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986)
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Testo in vigore dal: 6-3-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per   la   revisione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  11.  (Determinazione  dell'imposta).  -  L'imposta  lorda e'
determinata   applicando  al  reddito  complessivo,  al  netto  delle
deduzioni   previste  nell'articolo  10,  le  seguenti  aliquote  per
scaglioni di reddito:
    fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
    oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
    oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
    oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
    oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
    oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
    oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
    oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
    oltre 600 milioni di lire 62 per cento".