DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
                     Redditi di lavoro autonomo 
 
  1.  Sono  redditi  di   lavoro   autonomo   quelli   che   derivano
dall'esercizio di  arti  e  professioni.  Per  esercizio  di  arti  e
professioni  si  intende  l'esercizio   per   professione   abituale,
ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo  diverse  da
quelle  considerate  nel  capo  VI,  compreso  l'esercizio  in  forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. 
  2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
    a) i redditi derivanti dalle  prestazioni  sportive,  oggetto  di
contratto diverso da quello di lavoro  subordinato  o  da  quello  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; ((221)) 
    b) i redditi derivanti dalla utilizzazione  economica,  da  parte
dell'autore  o  inventore,  di  opere   dell'ingegno,   di   brevetti
industriali  e  di  processi,  formule  o  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 
    c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del  comma  1
dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente  dalla
prestazione di lavoro; 
    d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai  soci
fondatori di societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata; 
    e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia. 
    f) i redditi derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei  protesti
esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della  legge  12  giugno
1973, n. 349. 
    f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e  ai
vice procuratori onorari. (185) 
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36. (205)  (208)
((221)) 
 
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AGGIORNAMENTO (185) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
1) che "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari
in  servizio  alla  medesima  data  per  quanto  non  previsto  dalle
disposizioni del capo XI.  Dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al
secondo periodo, ai magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si  applicano  tutte  le
disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (205) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla  L.  21  maggio
2021,  n.  69,  ha  disposto  (con  l'art.  51,  comma  1)  che   "Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36  e  37  che  si  applicano  a
decorrere dal 31 dicembre 2023". 
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AGGIORNAMENTO (208) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L.  23  luglio
2021,  n.  106,  ha  disposto  (con  l'art.  51,  comma  1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui  agli  articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022". 
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AGGIORNAMENTO (221) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51,  comma  1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di  cui  agli  articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di  cui  all'articolo
13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".